Camera dei deputati

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  • Art. 99

    Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000.

    Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.